1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, non inferiore a due mesi prima della scadenza del bando di concorso, anche utilizzando i propri siti internet, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il bando di concorso è aperto a tutti i cittadini dell'Unione europea. I curricula dei candidati devono corrispondere al modello definito ai sensi della normativa comunitaria vigente e devono essere pubblicati sul sito internet della regione»;
b) al comma 3, lettera a), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «o titolo equipollente»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sono valutati da una commissione nominata dalla regione, composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio e numero dei lavoratori dipendenti anche a progetto.
3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis elabora una scheda di valutazione dei candidati. La commissione compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottoporre ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I direttori generali producono il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie entro diciotto mesi dalla nomina. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati. L'accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche e alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente dall'Agenzia di cui al primo periodo e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che assicura il coordinamento in rete dei centri di formazione individuati dalle regioni al fine di consentirne la validità per l'intero territorio nazionale»;
e) dopo il comma 4, come sostituito dalla lettera d) del presente comma, è inserito il seguente:
«4-bis. La regione trasmette all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione»;
f) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni, in sede di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sentite anche le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano preventivamente i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio»;
g) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento che conferma o che non conferma il direttore generale deve essere adeguatamente motivato e deve essere pubblicato sui siti internet della regione e dell'azienda sanitaria interessata. In caso di non conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter»;
h) al comma 7, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter».