Art. 1.

      1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

      «Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, non inferiore a due mesi prima della scadenza del bando di concorso, anche utilizzando i propri siti internet, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il bando di concorso è aperto a tutti i cittadini dell'Unione europea. I curricula dei candidati devono corrispondere al modello definito ai sensi della normativa comunitaria vigente e devono essere pubblicati sul sito internet della regione»;

          b) al comma 3, lettera a), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «o titolo equipollente»;

          c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sono valutati da una commissione nominata dalla regione, composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio e numero dei lavoratori dipendenti anche a progetto.
      3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis elabora una scheda di valutazione dei candidati. La commissione compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottoporre ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di

 

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approfondimento di tipo tecnico manageriale. La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della regione. La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I direttori generali producono il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie entro diciotto mesi dalla nomina. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati. L'accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche e alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente dall'Agenzia di cui al primo periodo e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che assicura il coordinamento in rete dei centri di formazione individuati dalle regioni al fine di consentirne la validità per l'intero territorio nazionale»;

 

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          e) dopo il comma 4, come sostituito dalla lettera d) del presente comma, è inserito il seguente:

      «4-bis. La regione trasmette all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione»;

          f) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni, in sede di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sentite anche le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano preventivamente i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio»;

          g) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento che conferma o che non conferma il direttore generale deve essere adeguatamente motivato e deve essere pubblicato sui siti internet della regione e dell'azienda sanitaria interessata. In caso di non conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter»;

          h) al comma 7, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter».